La legge n. 215 del 2012 ha introdotto importanti novità in materia di rappresentanza di genere negli organi esecutivi degli enti locali e nelle commissioni di concorso. La nuova normativa richiede che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per “assicurare” e non più solo per “provuovere” condizioni di pari opportunità tra uomo e donna (ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125) e la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Gli enti locali dovranno adeguare i propri statuti a tale novellata disposizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Il telelavoro costituisce una forma flessibile della prestazione di lavoro basata sullo svolgimento della prestazione lavorativa per una percentuale di tempo significativa in un luogo diverso da quello del datore di lavoro o del posto di lavoro tradizionale. Prevede l’utilizzo di mezzi informatici e di telecomunicazione per una sistematica interazione con l’azienda o l’ente di appartenenza del lavoratore. E’ applicabile ad un’ampia gamma di attività lavorative.
(aggiornato a seguito del Decreto Legislativo attuativo del Jobs Act)
La legge n. 120 del 2011, cd. “Golfo-Mosca”, prevede che i consigli di amministrazione e gli organi di controllo delle società quotate debbano essere composti a partire dal 2012 da 1/5 di donne che dovranno diventare 1/3 a partire dal 2015.
La legge si estende anche alle società controllate pubbliche non quotate (art. 3). Per la sua attuazione, è stato recentemente emanato il Regolamento (DPR 30 novembre 2012, n. 251/2012) concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni non quotate in mercati regolamentati. Al genere meno rappresentato dovrà essere assicurata una quota di presenza pari a un terzo dei componenti di ciascun organo.