Si tratta di due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, della durata di un’ora ciascuno (mezzora nel caso in cui si fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle sue immediate vicinanze). Il riposo è uno solo in caso di orario giornaliero di lavoro inferiore a sei ore.
Il padre lavoratore (dipendente, parasubordinato, libero professionista e lavoratore autonomo) ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità alternativamente alla madre per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. La norma si applica anche se la madre è una lavoratrice autonoma con diritto all’indennità.
(aggiornato a seguito del Decreto Legislativo attuativo del Jobs Act)
Si tratta di un congedo che può essere concesso al familiare che assiste la persona disabile che versa in situazione di particolare gravità. Si traduce nel diritto a fruire di tre giorni mensili di permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Il congedo straordinario e i permessi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.
E’ previsto che i datori di lavoro pubblici o privati possano concedere un periodo di congedo al lavoratore, per gravi e documentati motivi familiari. Tale tipologia di congedo può essere richiesto, in presenza di gravi e documentati motivi relativi alla propria situazione personale e della propria famiglia anagrafica: del convivente stabile, del coniuge e dei parenti entro il 2° grado e affini entro il 1° grado (i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle) anche se non conviventi.
I riposi giornalieri sono dei periodi di interruzione giornaliera del lavoro durante i quali è consentito al genitore che ne fruisce di uscire dall’azienda. Possono beneficiarne le madri lavoratrici (anche adottive o affidatarie) con contratto di lavoro subordinato e, in via alternativa, i padri lavoratori (anche adottivi o affidatari) con contratto di lavoro subordinato.
E’ prevista l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore, alternativamente, in caso di malattia del figlio, fino agli otto anni di età del bambino. Il congedo è riconosciuto al genitore richiedente anche se l’altro non ne ha diritto.
il congedo spetta alla lavoratrice dipendente, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata (collaboratrici parasubordinate, P. IVA, collaboratrici occasionali, associate in partecipazione), alle lavoratrici autonome, libere professioniste, imprenditrici agricole e pescatrici autonome della piccola pesca marittima all’interno delle disposizioni che tutelano la maternità per le lavoratrici autonome.
(aggiornato a seguito del Decreto Legislativo attuativo del Jobs Act)
Per congedo parentale si intende l’astensione facoltativa concessa alla lavoratrice e al lavoratore per la cura del figlio fino ai 12 anni di età. Spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
(aggiornato a seguito del Decreto Legislativo attuativo del Jobs Act)
Il lavoratore e la lavoratrice con figlio portatore di handicap grave, può fruire di permessi mensili in alternativa al prolungamento del congedo parentale e al prolungamento dei riposi orari.